DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici Circolare
Ministeriale n. 16 Prot. n.2391
Roma, 9 febbraio 2004
Formazione delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2003/2004
Premesso che con il D.M.
17.1.2004, n.3, il Ministro ha provveduto ad individuare
le materie oggetto della seconda prova scritta negli Esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali
di istruzione secondaria superiore e, con il D.M.
17.1.2004, n.4, è stato determinato il numero dei
componenti delle commissioni d'esame, impartendo disposizioni
in ordine alla composizione delle commissioni medesime,
relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e
pareggiati, con la presente circolare si forniscono
precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui
seguenti profili della delicata materia:
- sede di
esame; - formazione delle commissioni; - abbinamento
delle classi delle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate; - partecipazione alle commissioni del personale
scolastico; - adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici
ed agli Uffici scolastici periferici; - criteri di nomina
dei presidenti.
In via preliminare e perché le SS.LL.
possano disporre di un quadro di riferimenti normativi
organico e sistematico, si richiamano le principali
disposizioni, relative agli esami in questione:
- Legge
n. 425 del 10.12.1997 (in G.U. n. 289 del 12.12.97),
parzialmente modificata dall'art.21, comma 20 bis, della legge
15.3.1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della legge
16.6.1998, n. 191; - D.P.R. n. 323 del 23.7.1998 (in G.U.
n. 210 del 9.9.98 -vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223
del 24.9.98); - D.M. 18.9.1998, n.358,sulla costituzione
delle aree disciplinari; - D.M. 24.2.2000, n.49,
concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti
formativi; - D.M. 20.11.2000, n.429, riguardante le
caratteristiche formali generali della terza prova
scritta; - Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria
2002), art. 22, comma 7; - D.M. 25.1.2001, n.104,
(Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari
esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore), che rimane in vigore per le parti non
incompatibili con l'art. 22, comma 7, della legge 28.12.2001,
n. 448; - D.M.
23.4.2003, n.41, relativo alle modalità di svolgimento
della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; - D.M.
9.2.2004, n.13, avente ad oggetto certificazioni e
relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli
esami di Stato; - D.M.
17.1.2004, n.3, relativo alla scelta delle materie oggetto
della seconda prova scritta; - D.M.
17.1.2004, n.4, relativo al numero dei componenti le
commissioni degli esami di Stato; - D.M.
09.2.2004, n. 14, relativo ai criteri di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti le
commissioni; - D.M.
09.2.2004, n. 15, relativo agli esami di Stato nei corsi
sperimentali.
Allegati:
- Modello per la formulazione delle proposte di
configurazione delle commissioni (mod.
ES-0), con le relative istruzioni per la
compilazione;
- Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle
commissioni degli esami di stato (mod.
ES-1), con le relative istruzioni per la
compilazione;
- Elenco recante l'indicazione dei termini degli
adempimenti amministrativi e tecnici (formato rtf
- pdf);
- Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi
titolo alla nomina a presidente (formato rtf
- pdf);
- Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e
dei Direttori Generali regionali (formato rtf
- pdf);
- Modello per la designazione dei commissari, da
trasmettere ai Direttori Generali regionali da parte dei
Dirigenti scolastici (mod. ES-C - formato rtf
- pdf
-).
I predetti allegati costituiscono parte
integrante della presente circolare.
1) SEDE DI ESAME
Ai fini
della nomina del Presidente, sono sede di esame le
articolazioni delle istituzioni d'istruzione secondaria
superiore statali e paritarie di seguito indicate:
- la
sede centrale, con le eventuali succursali; - ciascuna
sezione staccata; - ciascuna sede coordinata; - ciascuna
sezione associata, corrispondente di norma ad un corso di
studio accorpato a corsi di diverso ordine o tipo negli
istituti di istruzione superiore.
2) FORMAZIONE DELLE
COMMISSIONI
Adempimenti
preliminari.
a) Istituti scolastici statali e
paritari I Direttori Generali regionali e i Dirigenti
scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano le
procedure finalizzate alla formazione delle commissioni,
secondo i criteri appresso indicati. Il Direttore Generale
regionale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le
classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente
ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli
istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, agli istituti
statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti,
oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per
iscritto al Dirigente scolastico dell'istituto statale o
paritario. Non è consentito l'abbinamento di classi di
scuole legalmente riconosciute o pareggiate a scuole paritarie
dipendenti dallo stesso gestore. Il Dirigente scolastico
dell'Istituto statale o paritario procede attenendosi alle
seguenti disposizioni:
- per ciascuna classe terminale
statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o
sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi
di studio - va costituita una sola commissione. Come sopra
indicato, tutte le commissioni costituite presso il medesimo
Istituto, inteso come sede centrale (con le eventuali
succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione
staccata o associata, concorrono a individuare la sede di
esame, sulla quale si procede alla nomina di un Presidente; -
le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame
presso la quale funzionano; - ai sensi dell'art. 9 - comma 3 -
del D.P.R. n. 323/98, i candidati esterni vanno ripartiti tra
le diverse classi dell'istituto statale o paritario,
assicurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non
superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola
classe sono complessivamente assegnati, di norma, non più di
trentacinque candidati). Nel caso in cui, per il numero
rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare
il predetto limite, si può provvedere, in via eccezionale e
con adeguate motivazioni, alla costituzione di commissioni con
un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli
candidati esterni, anche superando, laddove necessario, il
numero di 35 candidati per classe. Alla eventuale costituzione
di commissioni di soli candidati esterni provvedono i
Direttori Generali regionali secondo le disposizioni della
C.M. n. 261 del 22.11.2000.
b) Istituti legalmente
riconosciuti e pareggiati Il Dirigente scolastico delle
istituzioni scolastiche statali o paritarie al quale sia stata
comunicata l'assegnazione di classi legalmente riconosciute o
pareggiate, dopo aver assegnato alle classi terminali i
candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per
merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello
ES-0 (all. 1), prefigura l'abbinamento delle classi di
istituto pareggiato o legalmente riconosciuto da assegnare
sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna
classe terminale, statale o riconosciuta paritaria, di
ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate
su più indirizzi di studio - va costituita una sola
commissione. B.E' consentito abbinare classi solo
nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione
per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di
struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due
ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da
abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali
di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.:
"Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso
istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine
classico, scientifico e pedagogico). C.
L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
- tra due classi dello stesso indirizzo di studio di
ordinamento o sperimentale;
- tra due classi con indirizzi di studio diversi, di
ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie siano le
stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle
stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti
tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste
coincidenza delle materie oggetto della seconda prova
scritta.
Definizione delle
commissioni Le proposte dei Dirigenti scolastici di
configurazione e abbinamento delle commissioni, recanti anche
l'indicazione dei nominativi dei commissari designati dai
consigli di classe, sono comunicate al Direttore Generale
regionale, mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i
dati riferiti alle configurazioni) ed ES-C (contenente i dati
relativi ai commissari). Tali modelli recheranno anche i dati
fatti pervenire dai Dirigenti scolastici di istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti
statali o paritari. Il Direttore Generale regionale, in
conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte
formulate dai Dirigenti scolastici, provvede alle modifiche
ritenute necessarie e ne dà comunicazione al Sistema
Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle
configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato
anche per la comunicazione dei dati necessari per la
predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima
e la seconda prova scritta. Relativamente alle commissioni
delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle
d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di
Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i
Conservatori di musica e i licei musicali, nonché degli
istituti per sordomuti, i dati contenuti nelle schede dovranno
essere acquisiti al sistema informativo con la funzione
"configurazioni valide ai soli fini dei plichi".
Designazione dei commissari
A. Scuole
statali e paritarie Subito dopo l'effettuazione delle
operazioni di abbinamento delle classi delle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa
i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17
gennaio 2004,n.3 ed al D.M. 17 gennaio 2004, n.4, tenendo
presenti i seguenti criteri:
- i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi
i docenti di sostegno, che, prima di svolgere l'attività di
sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate
dall'art.2 del D.M.9 febbraio 2004,n.14 e i docenti tecnico
pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento
in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n.
124, nonché gli insegnanti di arte applicata, nel numero
previsto per ciascun indirizzo di studio ed i docenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 7 del
D.M. n. 14 del 9 febbraio 20004
- è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle
discipline oggetto della prima e della seconda prova
scritta;
- le materie affidate ai commissari devono essere scelte
in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie
stesse e tenendo conto dell'esigenza di favorire, per quanto
è possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere;
- la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti
della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di
classe.
Con riferimento alle classi articolate su
più indirizzi di studio, nelle quali vi siano gruppi di
studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti che
seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi,
nonché alle classi nelle quali l'educazione fisica viene
insegnata per squadre, i commissari sono designati in modo che
ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi
gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale
rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari
con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di
candidati. In tale caso i commissari operano separatamente,
per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in
modo che risulti rispettata la composizione numerica della
commissione secondo il D.M. 17 gennaio 2004, n. 4. Fermo
restando l'obbligo di assicurare la designazione di commissari
nel numero fissato dal D.M. 17 gennaio 2004,n.4, nel caso,
tuttavia, che la specifica organizzazione delle cattedre della
scuola non consenta la costituzione di commissioni con il
numero di commissari previsto, in quanto il numero degli
insegnanti in servizio nella classe, in ragione del fatto che
sono titolari di più materie di insegnamento, sia inferiore al
numero di commissari stabilito per la composizione delle
commissioni esaminatrici, rimane giustificata, per causa di
forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari
immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto
medesimo. Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più
lingue straniere, seguite dall'intera classe, ove la lingua
sia oggetto della seconda prova scritta, deve essere
assicurata la presenza dei relativi Docenti. Nel caso di
costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i
commissari sono individuati dal Dirigente scolastico tra i
Docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto
o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri
Dirigenti scolastici. I Docenti designati commissari, che
usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n.
104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la
designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà
da parte di Docenti titolari di materie oggetto della prima o
della seconda prova scritta, il Dirigente scolastico dovrà
designare Docenti di uguale insegnamento tra Docenti
appartenenti allo stesso istituto.
B. Scuole
legalmente riconosciute o pareggiate Negli istituti
legalmente riconosciuti o pareggiati, nel caso di
abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, i
commissari sono designati, per il 50 per cento, tra i Docenti
delle materie oggetto di esame della classe del candidato, già
individuate nella commissione della classe statale o paritaria
di abbinamento. Nella designazione deve, comunque, essere
assicurata la presenza del Docente della materia oggetto della
seconda prova scritta indicata nella tabella allegata al
D.M.17 gennaio n.3. Nel caso di abbinamento tra
classi di indirizzo diverso, qualora non sia
possibile procedere secondo le indicazioni di cui al
precedente punto, il consiglio della classe legalmente
riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei
commissari tra i Docenti delle materie oggetto d'esame, fermo
restando l'obbligo di inclusione del Docente della materia
oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente
comma; il restante 50 per cento è designato dal Dirigente
della scuola statale o paritaria di abbinamento, con
riferimento alle materie dell'indirizzo della classe
legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di
garantire la presenza del Docente della materia oggetto della
prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del
seguente ordine di precedenza:
- Docenti della classe statale o paritaria;
- Docenti dell'istituto;
- Docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
- Docenti inclusi nelle graduatorie
provinciali.
Per le classi articolate su più
indirizzi di studio, ovvero costituite con gruppi di studenti
che seguono materie diverse o con programmi diversi, ai fini
della designazione dei commissari valgono, limitatamente al
50% dei commissari interni, le disposizioni previste dalla
lettera A) relativa alle scuole statali.
3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE
COMMISSIONI I presidenti delle commissioni
vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente
titolo alla nomina - Docenti e Dirigenti delle scuole
secondarie superiori - secondo gli ordini di precedenza e nel
rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n.14
del 9 febbraio 2004. L'allegato n. 4 alla presente C.M.
riporta, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo,
con indicazione della lettera corrispondente al proprio stato
giuridico, da contrassegnare nell'apposita scheda di
partecipazione agli esami. Le nomine sono disposte dal
Direttore Generale regionale che, a tale fine, si avvale delle
procedure automatiche del Sistema Informativo. Al termine
della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati
contenuti nelle schede ES-1, il Sistema Informativo metterà a
disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali,
per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei
Presidenti. A ogni provvedimento di nomina saranno allegati, a
cura dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C,
contenenti i nominativi dei commissari designati da ciascun
consiglio di classe. Il predetto provvedimento costituisce
anche atto formale di nomina dei commissari. I
provvedimenti di nomina saranno notificati, dagli Uffici
Scolastici Regionali, agli interessati. Gli Uffici
scolastici regionali medesimi e le istituzioni scolastiche
avranno cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione,
circa la composizione delle commissioni, nell'ambito
territoriale e nella scuola.
3.1 PERSONALE
OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA Sono
obbligati alla presentazione della scheda i Dirigenti
scolastici di istituti statali di istruzione secondaria
superiore di cui all'art. 2 del DM.9 febbraio 20004,n.14, ivi
compresi i Dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli
Educandati Femminili e i Dirigenti di istituti comprensivi nei
quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI
PRESENTARE LA SCHEDA Hanno facoltà di presentare la
scheda i Docenti che non siano stati designati nelle
commissioni d'esame e precisamente:
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e
gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore, compresi in una graduatoria di merito
nei concorsi per Dirigente scolastico nelle scuole
secondarie superiori;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e
gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni,
nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di
Dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria
superiore;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e
gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni,
nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di
collaboratore del Dirigente scolastico nelle scuole di
istruzione secondaria superiore;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con
insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124;
gli insegnanti di arte applicata, ove siano in una delle
condizioni indicate dall'art. 2 del D.M.9 febbraio
2004,n.14; i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
di cui all'art. 7 del D.M. n.14 del 9 febbraio 2004
- e) Docenti che, prima di svolgere l'attività di
sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate
dall'art. 2 del D.M. 9 febbraio 2004, n.14;
- f) Dirigenti scolastici e Docenti, titolari di istituti
di istruzione secondaria superiore, in servizio, nel
corrente anno scolastico, presso istituti di istruzione
secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato 2
(Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle
commissioni degli esami di stato - Mod. ES-1) dovranno
essere digitati con riferimento alla sede di titolarità,
indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede
vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al
dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio
ad altro titolo;
- g) Dirigenti scolastici e i Docenti che si trovano in
situazione di handicap o usufruiscono delle agevolazioni di
cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992.
Si
precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo,
richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle
commissioni in qualità di Presidente dall'art. 2 del D.M. 9
febbraio 2004,n.14, deve intendersi riferito al servizio di
ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola
secondaria superiore ma anche negli altri gradi
scolastici.
3. 3 CRITERI DI NOMINA DEI
PRESIDENTI Nomine su preferenze e d'ufficio dei
Dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria
superiore. Le nomine sono disposte, inizialmente,
considerando le preferenze - che, si ricorda, devono ricadere
nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti
appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 4,
nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di
partecipazione (modello ES-1). Prima di procedere alle
nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente
titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina
d'ufficio dei Dirigenti scolastici nell'ambito della provincia
di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla
lettera b) del primo comma dell'art. 3 del D.M.9 febbraio
2004,n.14 e con le modalità riportate al successivo paragrafo,
riguardante le nomine d'ufficio, punto 1.
Nomine su
preferenze delle altre categorie di personale avente
titolo Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito
provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono
disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre
categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente,
nello stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state
indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1). Si
ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di
servizio.
Nomine d'ufficio Si procede,
quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti
commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli
aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle
operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:
- sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui
appartiene il comune di servizio, (con l'esclusione dei
Dirigenti scolastici appartenenti allo stato giuridico A, in
quanto già esaminati in una fase precedente);
- sulle sedi d'esame della provincia limitrofa,
eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina
d'ufficio;
- d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di
servizio, in base alle tabelle di viciniorità tra le
province.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di
nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi
titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in base
all'ordine di precedenza di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 9
febbraio 2004,n.14 (si veda l'allegato 4: "Priorità di nomina
per i presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina
è stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi,
dall'anzianità anagrafica. L'assegnazione ad una sede di
esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri
sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i
distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale
del Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica, integrato, ai fini degli
esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni scolastiche
paritarie.
3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA E' preclusa la possibilità
di presentare la scheda di partecipazione in qualità di
Presidente a Docenti che siano stati designati, in qualità di
commissari, in commissioni di esame, nonchè al personale che
si trovi in una della seguenti posizioni:
- sia assente
a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco
sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente
stabilito per una data successiva a quella di inizio degli
esami; - - sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti ex art. 17, comma 5, C.C.N.L. del
comparto del personale della scuola (Quadriennio
giuridico 2002-2005); - sia impegnato,
nell'espletamento della funzione direttiva durante lo
svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del Dirigente
scolastico, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda
di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).
3. 5
DIVIETI DI NOMINA Gli aspiranti presidenti non possono
essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella
propria scuola, comprese le sezioni staccate, le sedi
coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; in
altre scuole del medesimo distretto; in scuole nelle quali
abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la
preclusione si estende anche alle scuole di completamento
dell'orario. Per istituto o scuola di servizio si intende
anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata,
per i Docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in
istituti statali che in istituti paritari, legalmente
riconosciuti o pareggiati. Gli aspiranti non possono
essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti
nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in
commissione d'esame, in qualità di presidente o di
commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l'anno
in corso. Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti
del personale:
- destinatario di sanzioni disciplinari
superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso
o in quello precedente; - che risulti indagato o imputato
per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità
con la nomina stessa; - che si sia reso autore nel corso di
precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di
contestazione in sede disciplinare.
4) NORME COMUNI
4.1
OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO Si rammenta che
la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli
obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del
personale della scuola, salve le deroghe consentite dalle
norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare
l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non
richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione
diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze
saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo
disciplinare. I Dirigenti degli istituti comprensivi presso
i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e i Docenti nominati nelle commissioni degli esami
di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli
esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole
di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia
sovrapposizione temporale di attività. Si intendono,
pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera
circolare prot. n. 4690 del 1.4.99, con la quale i Dirigenti
scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore sono
stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di
idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle
lezioni.
4.2 PRECLUSIONI ALL'ESPLETAMENTO
DELL'INCARICO A COMMISSARIO I Docenti titolari, già
designati commissari, che siano stati assenti per almeno
novanta giorni e siano rientrati in servizio dopo il 30
Aprile, non possono espletare l'incarico; in tal caso la
nomina sarà conferita al supplente, a meno che il consiglio di
classe non abbia deliberato di designare altro docente di
materia diversa.
4.3 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE
L'INCARICO L'impedimento a espletare l'incarico, da
parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha
sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti
di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento. L'impedimento a espletare l'incarico, da
parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al
proprio Dirigente scolastico, il quale dispone immediati
accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento. La documentazione comprovante i motivi
dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici
e dai Docenti, rispettivamente, al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente
scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento
stesso.
4.4 PERSONALE DA ESONERARE I
Dirigenti scolastici e i Docenti nominati anche commissari
governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due
incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori
Generali regionali, non sia praticabile soluzione alternativa,
sono esonerati dall'incarico. Per le procedure da seguire
ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 5.
4.5
PERSONALE NON UTILIZZATO Al di fuori delle ipotesi di
esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle
operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola
di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la
presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I
Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici
dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito
rispettivamente del personale dirigente e docente con
riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni
stesse.
4.6 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE
COMMISSIONI Per quanto attiene alle sostituzioni dei
componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del
D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 9 del D.M. n. 14 del 9 febbraio
2004 e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato,
in corso di emanazione.
5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI
Ai fini della regolare costituzione delle
commissioni, si invita ad un'attenta lettura delle istruzioni
concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1
riportate in allegato al modello stesso. I Dirigenti
scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento
controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati
al sistema informativo.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO
MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per
quel che concerne la composizione delle commissioni si fa
rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n.15 del 9
febbraio 2004. In particolare, per quanto concerne i Licei
musicali sperimentali attivati presso i Conservatori di
Musica, il Presidente è scelto tra le seguenti categorie,
dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in
analoga sperimentazione:
- Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale
pareggiato;
- Docenti di ruolo di composizione o con diploma di
composizione in servizio presso Conservatori di Musica o
istituti musicali pareggiati;
- Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio
presso Conservatori di Musica o Istituti musicali
pareggiati;
- Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata
decennale in servizio presso Conservatori di Musica o
Istituti musicali pareggiati.
7) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI
STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di
BOLOGNA, MILANO, TORINO e VENEZIA ed il Sovrintendente
Scolastico per la provincia di TRENTO, dovranno fissare la
data entro la quale i Direttori dei Conservatori di Musica e
degli Istituti musicali pareggiati dovranno aver raccolto e
trasmesso le domande dei Docenti di strumento interessati alla
nomina a commissari, complete di tutti gli elementi utili alla
formalizzazione dell'eventuale nomina. Detti Direttori
Generali e Sovrintendente Scolastico provvederanno alla nomina
degli insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei
licei musicali, tenendo conto delle indicazioni che i
Direttori dei Conservatori interessati avranno fatto
pervenire, unitamente alle domande dei docenti.
I
Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno
effettuati gli esami di Stato sono i seguenti: - "Arrigo
Boito" di PARMA; - "Giuseppe Verdi" di MILANO; -
"Giuseppe Verdi" di TORINO; - "A.Pedrollo" di VICENZA;
- "F.Bonporti" di TRENTO.
8) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE
ALL'ESTERO Nel ricordare che le indicazioni e le
istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole
italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari
Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8
del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, secondo la
quale le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute
sono considerate sedi autonome e non soggette ad
abbinamento. Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener
presente la diversità dei programmi d'insegnamento adottati in
tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni
scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità
che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i
programmi stessi.
IL MINISTRO
Destinatari AI DIRETTORI GENERALI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI AI
SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO
TRENTO AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI
MUSICA LORO SEDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI,
PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI LORO
SEDI e, p.c.: AL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI ROMA ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO ALL'INTENDENTE
SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ
LADINE BOLZANO ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E
CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA ALL'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE
SICILIA PALERMO AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE
PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO
TRENTO
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